Nel post precedente abbiamo ripercorso la procedura che,
sulla base del rendimento effettivo degli attivi e data una certa aliquota di
retrocessione con tasso tecnico al 3,5%, indica se vi sia o meno margine per
variazioni all’importo della pensione.
Per completare la rassegna delle norme statutarie che disciplinano l’argomento, bisogna da ultimo fare menzione di quanto previsto dall’art 29 dello Statuto, che nella sostanza indica il procedimento “aritmetico” attraverso cui si arriva a definire le variazioni della prestazione.
Sulla colonna “applicato”, faremo comunque altre considerazioni più avanti.
aliquota retrocessione 83%
tasso tecnico 3,5%
rendimento retrocedibile (14,80 * 83% - 3,5) = 8,784%
indice calcolato 2005: 113,55
indice calcolato 2006: (113,55 * 8,784%) = 123,53
Per completare la rassegna delle norme statutarie che disciplinano l’argomento, bisogna da ultimo fare menzione di quanto previsto dall’art 29 dello Statuto, che nella sostanza indica il procedimento “aritmetico” attraverso cui si arriva a definire le variazioni della prestazione.
Dice l’articolo che ..”le pensioni base vengono adeguate
annualmente in base ad un coefficiente che
si ottiene moltiplicando il valore 16,33972 per un indice , con base 100, che,
a far tempo dal 1 gennaio 1995, si accresce in ragione del tasso di rendimento
effettivo del Fondo...ridotto in base all’aliquota...(l’aliquota di
retrocessione)...al netto del tasso
tecnico.”
Al pratico: invece che dire “le pensioni vengono adeguate
annualmente sulla base del tasso di rendimento, ridotto dell’aliquota
retrocessione, dedotto il tasso tecnico”, si dice “il rendimento, ridotto
dell’aliquota, dedotto il tasso tecnico, si applica al coefficiente dell’anno
precedente, ed il nuovo coefficiente si applica alle pensioni”. Il risultato
“matematico” non cambia.
Questo coefficiente viene
riportato in Bilancio Ufficiale, riepilogato in una tabella che per
l’esercizio 2013 si trova a pagina 31 (qui
ed è per comodità riportata anche in calce al post) ed è quello della colonna “calcolato – Art. 29” , dove “calcolato” indica il
risultato matematico dell’operazione oramai nota, mentre la colonna “applicato”
indica il valore che si è effettivamente “ribaltato” sulle pensioni: i due
valori dovrebbero di massima coincidere, ma eventi straordinari possono indurre
il CdA a non applicare interamente la variazione.
E’ stato il caso dell’esercizio 2008 quando, pur di fronte a
risultati fortemente negativi nella gestione, il CdA ha deciso di introdurre
correttivi diversi lasciando inalterate le pensioni (il “calcolato” è
diminuito, l’”applicato” è rimasto invariato).
Sulla colonna “applicato”, faremo comunque altre considerazioni più avanti.
Ultimo punto – e questo è proprio l’ultimo! – il disposto
del secondo comma dell’art 16, che dice che ogni anno il CdA determina un
presunto tasso di rendimento degli attivi per l’anno a venire, e, applicata
come il solito l’aliquota di retrocessione e dedotto il tasso tecnico, ne rende
disponibile il 50% per il pagamento in via anticipata con la pensione di
gennaio. Come dire: “presumiamo che il Fondo realizzerà questo risultato,
quindi, fatto il solito calcolo, ne anticipiamo con la pensione la metà. A fine
anno si faranno i conti a consuntivo.”
Ci rendiamo conto che il percorso è complesso, ma per chi
avesse voglia di una verifica con i numeri (dalla quale si capirà certamente
meglio tutto il meccanismo), consigliamo di andare a pagina 23 della relazione
al Bilancio 2005 ( qui ) tenendo conto dei seguenti valori relativi a
quell’esercizio:
rendimento effettivo 14,80% aliquota retrocessione 83%
tasso tecnico 3,5%
rendimento retrocedibile (14,80 * 83% - 3,5) = 8,784%
indice calcolato 2005: 113,55
indice calcolato 2006: (113,55 * 8,784%) = 123,53
La tabella a piedi pagina, ci dà anche lo spunto per una precisazione:
tutto quanto sin qui descritto, riguarda esclusivamente le pensioni della
Sezione I° e non invece le rendite dei pensionati della Sezione 2°: le due
Sezioni hanno infatti una gestione previdenziale distinta ed autonoma, e quindi
una modifica dell’indice di rivalutazione delle prestazioni di cui all’art. 29
(Sezione I°) dello Statuto non ha alcuna rilevanza per le prestazioni erogate
ai sensi dell’art. 42 (Sezione 2° il cui coefficiente è invece quello indicato
dalle prime due colonne della tabella).
Quindi, se ho capito bene, il Fondo dovrebbe pagare 106,23, ma - bontà sua - paga 124.
RispondiEliminaA fronte forse, visto che il Bilancio tecnico è in pareggio, di un po' di "grasso" che era nascosto nelle pieghe del Fondo precedentemente alla crisi economico finanziaria.
P. Berioli
E' così. Il "grasso" nasce dalla quota di rendimenti non retrocessa (aliquota retrocessione oggi 70%, "grasso" per il Fondo 30% del rendimento effettivo degli attivi).
RispondiEliminaAttenzione però : il "grasso" è in effetti un po' meno "grasso" di quello che a prima vista sembra!
Fateci fare ancora qualche conteggio e qualco controllo, e dopo "anche questo meccanismo sarà svelato".