Il risultato è che in effetti questo provvedimento pesa sulla Sezione, ma non abbiamo valide ragioni per chiedere l'intervento delle parti sociali.
In precedenza...
Nel post che abbiamo pubblicato il 9 dello scorso mese e che
abbiamo titolato "Gli esodati non influiscono" (qui)
avevamo posto l'attenzione sulla segnalazione che il CdA del Fondo nella sua
riunione dell'8 giugno, aveva:
"... proceduto a:1. considerare l'impatto del nuovo piano strategico di UniCredit che prevede l'adesione volontaria alla Sezione Straordinaria del Fondo di Solidarietà di 1048 iscritti alla Sez. 1° del Fondo di Gruppo..."
Dalla
lettura del verbale (qui)
della Segreteria Nazionale dell'Unione Pensionati del 23 giugno che riporta la
segnalazione, sembrava di capire che tale provvedimento - che nasce
dall'accordo sindacale del 5 febbraio 2016 che prevede il ricorso alle
prestazioni della Sezione Straordinaria del Fondo Esuberi di settore - avesse
un impatto negativo sul Bilancio Tecnico della Sezione 1°, alla quale siamo
iscritti noi pensionati "ante", che avrebbe di conseguenza portato ad
un altrettanto negativo impatto sulle pensioni.
Premessa
la nostra scarsa conoscenza della materia, valutati alcuni documenti reperiti
in rete, ci era sembrato poter invece concludere che il provvedimento non
avrebbe dovuto avere conseguenze per la Sezione 1°, anche se dubbi rimanevano
per via di quel "considerare
l'impatto" che faceva
legittimamente pensare che qualche contenuto da "valutare" nel
provvedimento, doveva invece esserci.
Auspicavamo
chiarimenti dalla Segreteria - che non sono arrivati - ma sono invece arrivate
nuove utili informazioni dall'amico Dario di Monza (grazie Dario!) che ci hanno
portato a guardare alla questione da una angolatura diversa.
E siamo
arrivati alle conclusioni che, se avete la pazienza di sorbirvi anche qualche
necessario richiamo normativo, potete leggere di seguito.
La cornice del provvedimento
Le regole dell'INPS :
in linea generale per il
pensionamento di vecchiaia occorrono, oggi, almeno 66 anni
e 7 mesi di età e 20 anni di contributi (65 anni e 7 mesi le
lavoratrici dipendenti del settore privato).Per la pensione anticipata occorrono invece 42 anni e 10 mesi di contributi (41 anni e 10 mesi per le donne) a prescindere dall'età anagrafica.
Le regole del Fondo:
Lo Statuto dice che il diritto alla pensione diretta prevista dalla Sezione 1° del Fondo, matura
quando, (e ci riferiamo solo alle situazioni che qui interessano), siano
soddisfatte queste condizioni:- il Partecipante ante sia cessato dal servizio presso l’Azienda di appartenenza, senza instaurare un nuovo rapporto di lavoro con altra Azienda del Gruppo aderente al Fondo medesimo (art. 22);
- cessi dal servizio dopo aver compiuto il 60° anno di età se uomo o il 55° anno di età se donna,
purché abbia maturato almeno 15 anni interi di partecipazione al Fondo e siano state versate
almeno 15 annualità intere di contributi (art. 23).
Le
regole dell'esodo:
Rammentiamo
che attraverso l'esodo, viene consentito al lavoratore cui manchi un limitato
periodo di tempo al raggiungimento dell'età pensionabile INPS, di anticipare
l'uscita dal lavoro usufruendo nel frattempo, e in attesa della pensione, di
forme di sostegno economico concordate tra le parti sociali.L'accordo, per il personale del credito che qui interessa, è quello datato 5 febbraio 2016, che:
- riguarda lavoratori e lavoratrici che maturano il diritto al trattamento pensionistico INPS dall'1/2/2019 al 31/12/2021;
- prevede la possibilità di cessazione volontaria del rapporto lavorativo 36 mesi prima dell'inizio della prestazione INPS
- prevede, contestualmente alla cessazione del rapporto di lavoro, l'adesione alla "sezione straordinaria" del Fondo Esuberi, che, alimentato dall'Azienda e attraverso l'INPS, garantirà continuità retributiva in attesa della maturazione dei requisiti pensionistici.
Quindi,
individuata la data - compresa nei due estremi citati - di diritto alla
prestazione INPS del singolo soggetto, costui potrà cessare 36 mesi prima di
tale data e iniziare a beneficiare delle provvidenze previste dall'accordo.
Rientrano,
secondo la comunicazione del CdA del Fondo, in queste condizioni, 1.048 unità
iscritte alla Sezione 1°.
Costoro sono "partecipanti ante" (ai quali si
applicano le regole del Fondo già viste sopra) che, in caso di adesione
volontaria e in aggiunta ai provvedimenti economici di carattere generale già
visti, hanno diritto:
a) da una
parte, per i 36 mesi - massimo - mancanti al pensionamento INPS, a percepire la
pensione a carico della Sezione 1° (infatti cessano di essere dipendenti
dell'Azienda e hanno maturato i requisiti di età/contribuzione previsti dallo
Statuto del nostro Fondo); b) dall'altra, e a seguito dell'accordo sindacale citato, al mantenimento - fino a maturazione della pensione INPS - della contribuzione aziendale al Fondo (a condizione che venga mantenuto il versamento della quota di contribuzione di propria pertinenza).
La situazione vista dal Fondo
Pensione
Per
quanto si è detto, è evidente che questi 1.048 colleghi "esodandi",
sono soggetti che, al momento
dell'iscrizione alla Sezione Straordinaria del Fondo Esuberi, non avranno
ancora i requisiti di età previsti dall'INPS (la matureranno nell'arco dei tre
anni successivi), ma potranno già iniziare a percepire la pensione della
Sezione 1° (in quanto risulteranno cessati dal servizio ed in possesso dei
requisiti di età/contribuzione di cui agli artt. 22 e 23 dello Statuto).
Ma il
bilancio tecnico del Fondo è redatto assumendo che il dipendente rimanga in
servizio - quindi che il Fondo non paghi pensione e continui ad incassare
contributi - fino a maturazione dei
requisiti INPS. Oggi, fino a 66 anni e 7 mesi (65 e 7 le donne)
Se il
dipendente a 63 anni e 7 mesi cessa dal
servizio attivo e la Sezione 1° inizia
a pagare, si genera un disavanzo: se
prima il B.T. era in equilibrio, dopo l'evento lo stesso potrà solo evidenziare
uno squilibrio.
Come
abbiamo visto, l'accordo sindacale prevede anche che, per il periodo da esodo a
pensione, azienda ed esodati possano, ogni uno per la quota di propria
competenza, continuare a versare contributi in modo da maturare, a fine
periodo, lo stesso totale di contribuzione come se l'esodo non fosse avvenuto.
Per la
Sezione, sul piano delle entrate nel triennio, nulla cambia, ma è ovvio che il
peso delle uscite - le pensioni pagate in anticipo - è ben lontano dall'essere
compensato.
L'effetto
negativo sul B.T. diminuisce man mano che passa il triennio, fino ad annullarsi
quando finalmente matura, per ognuno degli esodati, l'età INPS.
Oggi però,
rispetto alla previsione, lo scompenso c'è.
Poiché il
disavanzo in B.T. si corregge attraverso un intervento al ribasso della
percentuale di retrocessione (si riconosce alle pensioni una percentuale minore
del rendimento del Fondo - detto altrimenti: il Fondo tiene per sé una quota
maggiore di rendimenti - che compensa il peso per le pensioni anticipate degli
esodati) ecco maturati i presupposti per
una riduzione dell'assegno.
Questa è la
giustificazione "tecnica" all'impatto negativo che il provvedimento
dell'Azienda produce sul B.T. della Sezione.
Per la
verità, ci imbattiamo in una situazione che genera un identico squilibrio sul
B.T., anche quando un collega qualsiasi, a 61 anni per esempio, si licenzi per
cambiare lavoro o - se può permetterselo - per starsene a casa a farsi gli
affari propri: non avrà la pensione INPS ma ha diritto a quella del Fondo.
Unica differenza rispetto alla situazione esodi, che, per il collega che si
licenzia spontaneamente, cessa del tutto la contribuzione al Fondo, che invece permane, come detto, per gli esodati
.
Ma una
unità non pesa; quando invece si tratta di 1.048 iscritti l'effetto si fa
sentire.
Il peso del provvedimento
Quale sia
l'entità di questo effetto, tanto in termini di importo del disavanzo (qualche
milione o qualche decina di milioni di Euro?) che il conseguente impatto
percentuale sulle pensioni (pochi centesimi percento o qualche decina di centesimi percento?) non viene detto nel verbale della S.N. del 23
giugno del quale ci stiamo in questi ultimi post occupando, e dal quale
attingiamo notizie e dati che stiamo ultimamente commentando.
La
Segreteria dell'Unione è in possesso di questi dati, ma ha però scelto di non
divulgarli omettendone menzione nel verbale della riunione.
Le ragioni
non le conosciamo, e comunque critichiamo la decisione.E alla fine, mancandoci ogni elemento di riferimento, noi possiamo solo fermarci qui.
Ci è noto
in ogni caso il risultato finale del provvedimento: la questione esodi sommata
alla riduzione del tasso netto di rendimento degli attivi dal 4,25% al 4%,
porta il CdA a deliberare di "portare
l'aliquota di retrocessione utilizzata nella stesura del B.T. al 31/12/2014 dal
70% al 64% (aliquota di equilibrio)" .
Provvedimento
che a sua volta genera, sulle pensioni, gli effetti decritti in quel ipotetico
"comunicato" del nostro post
dell'1 dicembre, (qui),
scherzoso nella forma, assolutamente serio e reale nei contenuti.
Se le nostre istanze vengono
ignorate
Ma
torniamo al provvedimento.
Lo
squilibrio generato sul B.T. della Sezione dal provvedimento aziendale sugli
esodi, è stata sottolineata dal nostro
rappresentante in CdA alle parti sociali, cui "è stato fatto rilevare...la necessità di intervenire per fronteggiare
la situazione degli esodi" (sempre dal verbale S.N. del 23 giugno).
Ma le
parti sociali nicchiano, meglio: ignorano la nostra istanza.
Di fronte
a questa "non risposta" - che in effetti equivale ad un diniego - la
categoria dovrà essere "pronta a
tutelare i propri interessi"?
Fermo il
fatto che la tutela dei nostri interessi dovrebbe essere il fine che guida sempre l'azione della S.N., dobbiamo anche essere
obiettivi ed imparziali nel valutare le diverse situazioni.
Se le
richieste sono legittime e giustificate, le battaglie hanno senso, altrimenti
portano solo ad una perdita di credibilità per chi le avvia.
Nella
situazione di cui parliamo, non dobbiamo dimenticare che, man mano che i diversi successivi provvedimenti di legge
hanno innalzato l'età cui si accede alla pensione INPS, il B.T. della Sezione,
recependo la mutata situazione legislativa, ha via via spostato in avanti l'età
in cui il "partecipante ante" diventa "pensionato ante".
Rispetto
ai 60 anni del Fondo, il partecipante ante versa, oggi, contributi per altri 6
anni e 7 mesi (5 anni e 7 mesi le donne), e di altrettanto gli è spostata in
avanti la data in cui comincerà a riscuotere
l'assegno.
Ma
l'aspettativa di vita non viene - purtroppo! - spostata altrettanto in
avanti, per cui il Fondo, alla fine,
erogherà pensioni per un bel po' d'anni in meno di quanto non sarebbe sulla
base del solo articolo 22 dello Statuto. Tradotto nel linguaggio del B.T., significa che lo stesso ha registrato in passato, a seguito delle modifiche normative che hanno innalzato l'età pensionabile, dei surplus, cioè avanzi tecnici, che hanno creato il presupposto per variazioni al rialzo dell'aliquota di retrocessione, e/o hanno contribuito ad annullare fenomeni di valenza opposta che avrebbero impattato negativamente sul B.T.
Se in quelle circostanze abbiamo di buon grado accettato il "buono" della situazione, abbiamo adesso titolo per rifiutare il "cattivo"?
La
questione va meditata...ma va però meditata tenendo conto di un altra
circostanza
Senza possibilità di verifica
Ogni qualvolta trattiamo, in queste nostre pagine, di qualche aspetto che riconduce al B.T., dobbiamo "prendere per buoni" i dati forniti dal Fondo, senza possibilità alcuna di autonoma verifica.
Le conseguenze degli esodi sul B.T. si manifestano "tecnicamente" per le ragioni esposte, ma quanto "valgano" lo sappiamo solo se ce lo dice il Fondo e senza possibilità alcuna né di verifica, né di prova contraria: se il Fondo dice che il peso degli esodi sulle pensioni è "x" percento, quello noi dobbiamo accettare, ma così sarebbe anche se ci venisse detto che tale peso è il doppio oppure la metà!
Stesso discorso se ci chiediamo se davvero i surplus che le modifiche al quadro normativo devono aver procurato al B.T. ci sono stati girati, o, in alternativa, quali fossero stati i fenomeni di segno opposto che sono stati compensati.
E così per tutti gli altri dati che concorrono a formare il B.T.
Del
B.T. tecnico non sappiamo assolutamente niente!
L'araba
fenice della quale "che vi sia
ciascun lo dice, dove sia nessun lo sa".
La totale
chiusura a fornire informazioni su questo documento, rappresenta un altro elemento
di opacità nei confronti degli aderenti.
Alla S.N.
va riconosciuto lo sforzo di aver ripetutamente provato ad ottenere il
documento, trovando però sempre il più assoluto diniego da parte del Fondo.
Questo è, a nostro giudizio, un
punto che dovrebbe vedere la categoria "pronta a tutelare i propri interessi"!
Vedremo se
e come saremo disposti a farlo, perchè, senza la certezza sui dati di partenza,
il resto diventa solo un inutile esercizio di teoria.
PS.: nel
frattempo sono usciti i dati al 30 dicembre - cioè fine anno, visto che il 31
era un sabato - relativi al risultato dei sub-fondi lussemburghesi, sulla base
dei quali abbiamo aggiornato i grafici nella home page.
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