In queste pagine cercheremo, da una parte di raccontare come funziona il Fondo con riferimento all'attività di investimento delle risorse - la gestione mobiliare principalmente - e dall'altra di formarci un nostro parere sulla qualità della gestione e sui risultati ottenuti. L’obiettivo è quello di fornire un apporto - modesto - affinchè ogni uno di noi sia in grado di esprimersi ragionatamente sulla gestione, per maturare, nel voto, decisioni ragionate.

C'è anche una pagina con qualche concetto elementare di "finanza", che ci auguriamo possa interessarti nella tua veste di "risparmiatore".

Se arrivi per la prima volta sul blog, ti suggeriamo di incominciare la tua esplorazione dalla pagina "Perchè". Capirai tutto meglio!

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giovedì 3 marzo 2016

MEGLIO SAPERE BENE COME FUNZIONA!


Anni addietro abbiamo acquistato familiarità - nostro malgrado - con il termine "spread".
Negli ultimi mesi è stata la volta di "bail-in".

Vi diciamo come spiega il concetto, e sopratutto le conseguenze, un intermediario in una comunicazione inoltrata recentemente alla propria clientela.
Peccato qualcuno non l'avesse spiegato prima a chi ha comperato le obbligazioni subordinate di Banca Etruria o le azioni della Popolare di Vicenza.

Guardiamo bene che cosa abbiamo nel nostro portafoglio....


INFORMATIVA ALLA CLIENTELA SULLA GESTIONE DELLE CRISI BANCARIE

La Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 (c. d. "Bank
Recovery and Resolution Directive" o "BRRD") ha introdotto in tutti i paesi europei regole
armonizzate per prevenire e gestire le crisi delle banche e delle imprese di investimento, che
comportano limitazioni all'intervento pubblico a sostegno dell'intermediario che versi in una
situazione di crisi. La BRRD è stata recepita in Italia con i decreti legislativi n. 180 e n. 181,
entrambe del 16 novembre 2015.
Le nuove norme sono alcuni dei passi necessari per concretizzare il percorso avviato nel 2014
dall'Unione Europea per raggiungere una gestione integrata del sistema bancario a livello
comunitario.
L'obiettivo della direttiva europea BRRD consiste nel creare strumenti comuni di risoluzione delle
crisi, utilizzabili dalle autorità di risoluzione, al fine di ridurre l'impatto del dissesto sull'economia e
sul sistema finanziario, evitando di fare ricadere l'intero costo dei default bancari sui contribuenti.
Questi strumenti ·f1e1uElOAO, oltre alla vendita e/o al trasferimento delle at ività e assività della
banca, anche il cosiddetto bail-in entrato in vigore dal 1 gennaio 2016.
Secondo lo schema del bail-in le Autorità avranno il potere di riduzione, con possibilità di
azzera mento del valore nominale, nonché di conversione in titoli di capitale delle passività. Le
Autorità avranno inoltre la facoltà di cancellare le obbligazioni e modificare la scadenza delle
stesse, l'importo degli interessi pagabili o la data a partire dalla quale tali interessi divengono
pagabili, anche sospendendo il pagamento per un periodo transitorio.
Il bail in è uno strumento di risoluzione che l'Autorità, ruolo svolto in Italia da Banca d'Italia, può
utilizzare disponendo la riduzione del valore delle azioni e di alcuni crediti o la loro conversione in
azioni per assorbire le perdite e ricapitalizzare la banca in misura sufficiente a ripristinare
un'adeguata capitalizzazione e a mantenere la fiducia del mercato.
Il bail-in si applica seguendo una gerarchia la cui logica prevede che chi investe in strumenti
finanziari più rischiosi sostenga prima degli altri le eventuali perdite o la conversione in azioni. Solo
dopo aver esaurito tutte le risorse della categoria più rischiosa si passa alla categoria successiva.
In primo luogo, si sacrificano gli interessi dei "proprietari" della banca, ossia degli azionisti
esistenti, riducendo o azzerando il valore delle loro azioni. In secondo luogo, si interviene su
alcune categorie di creditori, le cui attività possono essere trasformate in azioni - al fine di
ricapitalizzare la banca - e/o ridotte nel valore, nel caso in cui l'azzeramento del valore delle azioni
non risulti sufficiente a coprire le perdite.
L'ordine di priorità per il bail in è il seguente:
1) Azionisti - Azioni e strumenti di capitale;
2) Detentori di altri titoli di capitale - Titoli subordinati;
3) Altri creditori subordinati - Obbligazioni subordinate;
4) Altri creditori non garantiti - Obbligazioni non subordinate e dei depositi interbancari e delle
grandi imprese;
5) Depositi delle persone fisiche e delle piccole e medie imprese (per la parte eccedente
l'importo di € 100.000).
Dal 10 gennaio 2019 i depositi interbancari e quelli delle grandi imprese, compresi al punto
precedente punto 4), saranno assoggettati al bail-in solo dopo le obbligazioni non subordinate
(crediti non garantiti).
La protezione dei depositi per un ammontare complessivo di 100.000 euro per depositante sono
esclusi dal bail-in per la garanzia a copertura del Fondo Interbancario di tutela dei depositi.
I depositi al dettaglio eccedenti i 100.000 euro possono inoltre essere esclusi dal bail-in in via
discrezionale per evitare il rischio di contagio e preservare la stabilità finanziaria a condizione che
il bail-in sia stato applicato almeno all'8 per cento del totale delle passività.

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