A volte, leggendo verbali e allegati delle riunioni di
Segreteria Nazionale dell’Unione Pensionati, ci è capitato di trovarci confusi
sulla valenza di un termine utilizzato nel testo, o spiazzati su un dato
riportato.
Prendiamo per esempio il verbale dell’ultima riunione, quella del 30 settembre scorso.
Nelle prime righe, leggiamo testualmente:
“..... relaziona la Segreteria sull'andamento delle attività mobiliari, le quali mantengono un rendimento positivo pari al 3,91% (già mediato con il rendimento immobiliare) raffrontato ad un tasso tecnico del 2,83%.....”
L’allegato
2, la relazione del nostro Rappresentante nella Commissione per le Attività
Mobiliari del Fondo, a sua volta riporta testualmente:
“....la sezione 1° faceva registrare al 31 agosto 6,54% per il mobiliare, che mediato con
1,42% dell'immobiliare dà un rendimento complessivo del 3,91% (tasso tecnico 2,83%).”
Se questa dizione chiarisce bene qual è stato il risultato della componente mobiliare, quello della componente immobiliare, e quindi, mediando i dati per il peso rispettivo, il risultato complessivo della Sezione, continua a non tornarci quel riferimento al “....tasso tecnico 2,83%....”
Vediamo di capirci sul significato del termine.
Questo,
nel linguaggio specifico, il significato universalmente, indubitabilmente,
attribuito al termine
Nel nostro Fondo, la misura del tasso tecnico è stabilita dallo Statuto (art. 17): 3,5%.
Sottolineiamo “inglobato”: vuol dire che l’assegno di pensione già ci paga un rendimento del 3,5%, per cui se il risultato fosse del 5%, si darebbe luogo – salvo le ulteriori complicazioni più oltre esposte - ad un conguaglio dell’1,5 (5 – 3,5 %).
Se rapportiamo questo 3,5% agli otto mesi che vanno fino a fine agosto, data alla quale sono riferiti i risultati sopra riportati, abbiamo un 2,33% (3,5/12*8 %).
Significa che, con il livello di retrocessione attuale, occorre un rendimento degli attivi pari al 5% per ottenere una situazione di indifferenza in cui le pensioni né calano, né crescono.
Noi, per comodità, abbiamo chiamato questo 5% “tasso di equilibrio”.
Ma possiamo chiamarlo come altro si vuole purché ci si intenda sul significato del termine scelto.
rendimento che, al netto del tasso tecnico, viene applicato all’indice di cui al comma precedente
nella misura del 50% e con decorrenza 1° gennaio.”
rendimento retrocesso : 4,25 * 70% = 2,975%
dedotto tasso tecnico : 2,975 - 3,5 =
meno 0,525% (diviso2 in
quanto considerato, a termini Statuto, per la metà ) =
meno 0,2625%, “pagabile”, cioè ribaltato sulle pensioni, già dall’inizio di quest’anno.
A controprova ipotizziamo una situazione in cui, sempre ad agosto (8 mesi), la Sezione abbia realizzato un risultato del 2,83%.
Le relazioni citerebbero “...rendimento complessivo della Sezione del 2,83% (tasso tecnico 2,83%)”.
E questo è errato, perché invece la diminuzione ha addirittura già colpito l’ assegno fin da gennaio, e, se il rendimento rimanesse inalterato fino a fine anno, toccherebbe un ulteriore conguaglio negativo dello 0,2625% (vedi conteggio sopra).
“rendimento Sezione 3,91%, tasso di equilibrio 3,33%” (5/12*8 %).
Se poi, oltre ai dati nudi e crudi, si aggiungesse qualche riga di spiegazione e commento, tanto meglio.
Allora sarà l’assuefazione a questo poco canonico uso del termine che porta a che nessuno alzi la mano per prendere la parola e dire almeno che il 2,83% non è il pro rata del tasso tecnico.
Sarà l’abitudine che impedisce di trovare una formulazione del concetto che sia più rigorosa tecnicamente, e più chiara ed immediata agli iscritti.
Prendiamo per esempio il verbale dell’ultima riunione, quella del 30 settembre scorso.
Nelle prime righe, leggiamo testualmente:
“..... relaziona la Segreteria sull'andamento delle attività mobiliari, le quali mantengono un rendimento positivo pari al 3,91% (già mediato con il rendimento immobiliare) raffrontato ad un tasso tecnico del 2,83%.....”
A voler
essere proprio pignoli e volendo
rispettare le regole dell’analisi logica nella lingua italiana, il 3,91% non è
il rendimento delle attività mobiliari (soggetto del successivo verbo
“mantengono un rendimento”) ma è il rendimento dell’intera Sezione 1°.
La forma
è un po’ approssimata – e in un documento “ufficiale” questo non è molto bello
- ma l’essenza alla fine si coglie.
Quello
che però ci spiazza, è il successivo riferimento al “...tasso tecnico del
2,83%....”
“....la sezione 1° faceva registrare al 31 agosto 6,54% per il mobiliare, che mediato con
1,42% dell'immobiliare dà un rendimento complessivo del 3,91% (tasso tecnico 2,83%).”
Se questa dizione chiarisce bene qual è stato il risultato della componente mobiliare, quello della componente immobiliare, e quindi, mediando i dati per il peso rispettivo, il risultato complessivo della Sezione, continua a non tornarci quel riferimento al “....tasso tecnico 2,83%....”
Vediamo di capirci sul significato del termine.
Tasso tecnico: è il rendimento annuo già inglobato
nel calcolo di una rendita (nel caso nostro: dell’assegno pensionistico).
Nel nostro Fondo, la misura del tasso tecnico è stabilita dallo Statuto (art. 17): 3,5%.
Sottolineiamo “inglobato”: vuol dire che l’assegno di pensione già ci paga un rendimento del 3,5%, per cui se il risultato fosse del 5%, si darebbe luogo – salvo le ulteriori complicazioni più oltre esposte - ad un conguaglio dell’1,5 (5 – 3,5 %).
Se rapportiamo questo 3,5% agli otto mesi che vanno fino a fine agosto, data alla quale sono riferiti i risultati sopra riportati, abbiamo un 2,33% (3,5/12*8 %).
Quindi il
2,83 non è il “tasso tecnico” del il periodo considerato.
Lo scopo,
nell’accostare il rendimento della Sezione al rendimento già “pagato”, vuole
evidentemente essere quello di mettere in evidenza che, alla data, si sarebbero
maturati i presupposti per un incremento/decremento dell’assegno.
Per
capire verso quale risultato ci si avvii, e per averne una misura, bisogna però
che ci rifacciamo alle regole statutarie che definiscono le variazioni
pensionistiche, regole che abbiamo
cercato di spiegare dettagliatamente in precedenti post ( del 24 e 27 aprile
e 2 e 9 maggio scorsi).
Riassumendo
l’essenziale, bisogna ricordare gli altri due elementi, oltre al rendimento
effettivo della Sezione, che nel concreto definiscono la variazione
dell’assegno pensionistico.
Il primo
elemento è l’ aliquota di retrocessione (artt. 29 e 72 Statuto): fatto 100 il
rendimento effettivo della Sezione, quanto in percentuale viene “girato” alle
pensioni per il successivo calcolo dell’adeguamento (nota bene: adeguamento, quindi
variazione in più ma anche in meno se del caso!).
Oggi
l’aliquota di retrocessione è del 70%: alle pensioni verrà riconosciuto il 70%
del rendimento conseguito dalle due
componenti, titoli + immobili, della
Sezione, dedotto il tasso tecnico.
Il 30% non
retrocesso resta acquisito al patrimonio della Sezione stessa.
Un
esempio numerico chiarirà meglio il concetto:
tasso di
rendimento effettivo degli attivi della Sezione: 10%; percentuale di
retrocessione 70% = rendimento retrocesso 7%; meno tasso tecnico 3,5% = margine
per rivalutazione della pensione: 3,5%. Da notare che il calcolo in effetti
passa attraverso quello che si chiama “coefficiente di rivalutazione”,
passaggio che per semplicità trascuriamo non
modificando concettualmente quanto sin qui espresso.
Un
secondo esempio ci porta un passo più in là:
tasso di
rendimento effettivo degli attivi della Sezione: 5%; percentuale di
retrocessione 70% = rendimento retrocesso 3,5%; meno tasso tecnico 3,5% =
margine per rivalutazione: zero. Significa che, con il livello di retrocessione attuale, occorre un rendimento degli attivi pari al 5% per ottenere una situazione di indifferenza in cui le pensioni né calano, né crescono.
Noi, per comodità, abbiamo chiamato questo 5% “tasso di equilibrio”.
Ma possiamo chiamarlo come altro si vuole purché ci si intenda sul significato del termine scelto.
Rapportando
ad otto mesi questo 5% annuo, troviamo un 3,33% che però ancora non è il 2,83%
citato impropriamente come “tasso tecnico” nella relazione.
Dobbiamo quindi
continuare a cercare l’origine di questo dato!
Abbiamo
detto sopra che “due” elementi nel concreto definiscono la variazione
dell’assegno pensionistico. Il primo, aliquota di retrocessione, l’abbiamo
citato, resta da approfondire il secondo, che è definito nel secondo comma
dell’Art 17 Statuto:
“Il
Consiglio di Amministrazione stabilisce annualmente in via preventiva il tasso presunto direndimento che, al netto del tasso tecnico, viene applicato all’indice di cui al comma precedente
nella misura del 50% e con decorrenza 1° gennaio.”
Tradotto e applicato al procedimento visto, vuol dire che
all’inizio di ogni anno il Consiglio definisce quello che potrebbe essere il
risultato di gestione a fine anno, ne prende il 70% (rendimento retrocesso), lo
depura del 3,5% (tasso tecnico) ed il risultato lo ribalta sulle pensioni in
due porzioni al 50%: la prima con gennaio dello stesso anno, la seconda a
conguaglio finale.
E dato
che per l’anno in corso il tasso presunto di rendimento è stato fissato dal Consiglio
nel 4,25%, il calcolo è il seguente:
rendimento
presunto: 4,25%rendimento retrocesso : 4,25 * 70% = 2,975%
dedotto tasso tecnico : 2,975 - 3,5 =
meno 0,525% (diviso
meno 0,2625%, “pagabile”, cioè ribaltato sulle pensioni, già dall’inizio di quest’anno.
A questo punto si scopre che l’oramai famoso 2,83% è
il valore a fine agosto ( pro rata 8 mesi) di questo 4,25%!
Che significato ha raffrontare questi due valori?
Noi francamente vediamo solo una inutile
complicazione il cui risultato è solo quello di confondere le idee ed indurre
in errore chi legge.A controprova ipotizziamo una situazione in cui, sempre ad agosto (8 mesi), la Sezione abbia realizzato un risultato del 2,83%.
Le relazioni citerebbero “...rendimento complessivo della Sezione del 2,83% (tasso tecnico 2,83%)”.
Come
interpreta questi dati il pensionato - che non ha, nella massima parte dei casi, nessuna dimestichezza con il
complicato meccanismo di calcolo che abbiamo cercato di illustrare – che questi
dati legge?
Noi siamo
convintissimi che l’interpretazione sarebbe: siamo in pari, quindi no aumenti,
ma nemmeno diminuzioni! E questo è errato, perché invece la diminuzione ha addirittura già colpito l’ assegno fin da gennaio, e, se il rendimento rimanesse inalterato fino a fine anno, toccherebbe un ulteriore conguaglio negativo dello 0,2625% (vedi conteggio sopra).
Se
vogliamo informare gli iscritti sul livello, ad una certa data, dei rendimenti
della Sezione in funzione di un conseguente allineamento in positivo o in
negativo delle pensioni,
la sola misura a cui ci si deve riferire
è il tasso di equilibrio, oggi il 5%.
E quindi,
nelle varie relazioni riferite ad agosto 2014, si dovrebbe leggere:“rendimento Sezione 3,91%, tasso di equilibrio 3,33%” (5/12*8 %).
Se poi, oltre ai dati nudi e crudi, si aggiungesse qualche riga di spiegazione e commento, tanto meglio.
Chiaramente
non sappiamo chi elabori i dati per questi tipo di comunicazioni al Consiglio
del Fondo e quindi, a cascata, alla Segreteria dell’Unione e ai Gruppi e, attraverso
la pubblicazione del verbale e le relazioni dei Presidenti/Segretari, agli
iscritti.
Leggendo
i vecchi verbali, ci si accorge che l’utilizzo del termine “tasso tecnico” con
questa accezione – errata! – risale a vecchia data. Allora sarà l’assuefazione a questo poco canonico uso del termine che porta a che nessuno alzi la mano per prendere la parola e dire almeno che il 2,83% non è il pro rata del tasso tecnico.
Sarà l’abitudine che impedisce di trovare una formulazione del concetto che sia più rigorosa tecnicamente, e più chiara ed immediata agli iscritti.
Comunque
sarebbe tempo di cambiare!
P.S.: e auguriamoci
che l’assuefazione sia la vera, unica ragione per cui nessuno mai “alza la
mano”.....
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