In queste pagine cercheremo, da una parte di raccontare come funziona il Fondo con riferimento all'attività di investimento delle risorse - la gestione mobiliare principalmente - e dall'altra di formarci un nostro parere sulla qualità della gestione e sui risultati ottenuti. L’obiettivo è quello di fornire un apporto - modesto - affinchè ogni uno di noi sia in grado di esprimersi ragionatamente sulla gestione, per maturare, nel voto, decisioni ragionate.

C'è anche una pagina con qualche concetto elementare di "finanza", che ci auguriamo possa interessarti nella tua veste di "risparmiatore".

Se arrivi per la prima volta sul blog, ti suggeriamo di incominciare la tua esplorazione dalla pagina "Perchè". Capirai tutto meglio!

Infine, non dimenticare di iscriverti al servizio di notifica automatica dei nuovi post, lasciando la tua mail qui sotto.

giovedì 13 febbraio 2014

LO STATUTO DELL'UNIONE PENSIONATI - PROPOSTE


Si è detto che l’Unione non è una “federazione” di Gruppi locali singolarmente autonomi, ma un organismo unico nazionale, suddiviso in Gruppi territoriali ai soli fini logistici.

I singoli soci, membri dell’Unione attraverso l’iscrizione al Gruppo territoriale di competenza, esercitano le proprie prerogative di socio – il voto – non direttamente (partecipando in massa alle Assemblee dell’Unione) ma – ancora una volta per una questione logistica – attribuendola, Gruppo per Gruppo,  ad un terzo, cioè un “Delegato di Gruppo”.

Il delegato non deve necessariamente coincidere con il Presidente del Gruppo, anche se è verosimile aspettarsi che lui sia il socio sul quale convergono in maniera naturale le deleghe.

Per rendere lo Statuto oggi in vigore coerente con questa premessa, occorre ridefinire gli Organi Sociali, ridisegnando di conseguenza le loro attribuzioni.

Lo Statuto attuale, una volta indicata la natura, sede sociale, e scopi dell’Unione, definiti i requisiti del Socio ed elencati i Gruppi Territoriali (“…al fine di relazionarsi più facilmente con i soci, l’Unione si articola nei seguenti Gruppi Territoriali…”), introduce nel Titolo III la “ Struttura interna: Organi Sociali ” stabilendo all’art 7 che: 

Organi Sociali sono:
- Assemblea dei Soci;
- Consiglio di Gruppo;
- Consiglio Nazionale;
- Presidente dell'Unione;
- Segreteria Nazionale;
- Revisore dei Conti;
- Collegio Probiviri.

 E’ esattamente da qui che nasce l’equivoco che continuiamo a sottolineare e che rende confusa l’attuale impostazione statutaria: Assemblea dei Soci e Consiglio di Gruppo, insieme a tutto quanto segue nei successivi articoli fino al 18 compreso, vanno – e sono – riferiti alla struttura e funzionamento interno del Gruppo Territoriale e nulla hanno a che vedere con il funzionamento degli Organi dell’Unione.

A livello nazionale, non esiste una Assemblea dei Soci così come non esiste il Consiglio di Gruppo.

Ci ripetiamo fino alla nausea: i soci non partecipano in massa alle Assemblee dell’Unione; non vanno tutti a Milano a votare. Eleggono, Gruppo per Gruppo, un rappresentante, cioè un Delegato.

Se succede che delegato è lo stesso Presidente del Gruppo, nulla cambia: costui va a Milano a votare con il cappello di  “delegato” e non con quello di “Presidente”. 

E quando tutti i Delegati si ritrovano, convocati  da chi ne ha la facoltà, per  esprimessi sull’operato dell’Organo Esecutivo -  la Segreteria Nazionale - costoro, insieme, formano la

Assemblea dei Delegati di Gruppo (ADG per brevità). 

Questo è il primo tra gli Organi Sociali dell’Unione!

Indichiamolo con un termine che elimini una volta per tutte ogni possibilità di equivoco relativamente all’origine del mandato di cui sono investiti i votanti in sede di Assemblea Nazionale.

Dopo vengono Consiglio Nazionale ed il resto.

Il successivo art. 8 dello Statuto in essere, norma la
 
Assemblea dei Soci – Consiglio di Gruppo
L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente di Gruppo, si articola per Gruppi Territoriali ed
è fondamentale espressione dell'Unione….

Come già detto, questo articolo ed i successivi fino al 18, disciplinano esclusivamente la vita del Gruppo Territoriale.
Ma poiché in questo punto dello Statuto si deve trattare degli Organi dell’Unione, questi articoli risultano collocati nel posto sbagliato.

Certo i Gruppi rappresentano la struttura portante dell’Unione; ma non per questo sono “Organi” dell’Ente: sono delle unità amministrative, che è comunque opportuno strutturare secondo regole uniformi.
Ma queste norme di funzionamento risultano meglio collocate in un “Regolamento” espunto dallo Statuto, il cui schema tipo sarà deciso dalla Segreteria Nazionale e al quale dovranno conformarsi le unità locali, ammettendo previsioni specifiche – sottoposte ed  autorizzate - che meglio riflettano particolari esigenze di quel Gruppo.

Quindi: da una parte Statuto, con gli Organi dell’Unione: ADG, CN, ecc.; dall’altra Regolamento con gli Organi del Gruppo Territoriale: Assemblea dei Soci, Presidente, ecc.

Detto questo, possiamo pensare a come “attribuire” la rappresentanza ai Delegati.

La potranno attribuire volta per volta i Soci del Gruppo Territoriale riuniti in Assemblea (questo aspetto dovrà essere disciplinato nel Regolamento cui si diceva sopra) ma si può ipotizzare che sia lo Statuto dell’Unione ad attribuirla automaticamente ai Presidenti: così infatti avviene oggi. 
Questa seconda strada, pur legittima, non ci piace perché semplicemente cancella con un tratto di penna il diritto del socio a decidere chi lo deve rappresentare nell’espressione di voto.
In più non ci convince, perché abbiamo la sensazione – ma qui potremo essere in errore perché non siamo così ferrati in diritto – che, per il principio inderogabile secondo cui il delegato non può delegare, nel caso che il Presidente del Gruppo sia a letto con l’influenza quando si tratta di andare a Milano per votare la relazione annuale, nessun altro potrà prendere il suo posto, e quindi il Gruppo si ritroverebbe nell’impossibilità di partecipare ai lavori, e al voto, dell’ADG.    

Organo statutario immediatamente successivo all’ADG, rimane il

Consiglio Nazionale (CN per brevità)

 che potrà, nella sua composizione, essere esattamente come è ora.

Poiché al CN partecipano i Presidenti di Gruppo, non dimentichiamo che costoro, se hanno anche ricevuto la delega dal proprio Gruppo, siedono in ADG con il cappello di delegati, e siedono in CN con il cappello di Presidente di Gruppo.
Se viceversa il Gruppo territoriale ha delegato persona diversa dal Presidente, vorrà dire che il Gruppo sarà presente con il delegato per i lavori dell’ADG e con il Presidente per i lavori del CN.
E non vediamo in questo assolutamente niente di strano in quanto i due, nelle circostanze, “fanno un mestiere” diverso.

In termini pratici, dovrebbe succedere questo:
almeno una volta all’anno viene convocato un CN (cui partecipano “Presidenti”). Discutono e deliberano e la riunione si chiude con un verbale.
Chiusi i lavori del CN – “quanto dopo” è solo un problema organizzativo –  si riunisce l’ADG (e qui troviamo  “Delegati”). E anche qui votazione, delibere, e verbale. 

Due eventi: due soggetti diversi (due soggetti giuridici diversi, e non necessariamente due persone), due convocazioni, due ordini del giorno (ogni uno per le materie di propria competenza), e due verbali.

Ma anche due diverse modalità di attribuzione di voto:
nell’ADG i presenti sono delegati, e siccome stanno esercitando un diritto dei soci, deve valere la regola del “tanti soci, tanti voti”.
Il Delegato ha a disposizione tanti voti quanti sono i soci del suo Gruppo in regola, al 31 dicembre precedente, con il pagamento della quota sociale.
Situazione diversa nel CN dove i Presidenti di Gruppo partecipano per la loro carica di Presidente. Nessuna delega; vale la “posizione gerarchica” ricoperta.
Quindi, al pari degli gli altri membri del CN con diritto al voto –  Presidente, Vice Presidente, Segretari Nazionali - “una testa, un voto”.    

Ultimo passaggio quello della definizione delle attribuzioni rispettivamente all’ADG e al CN.

All’ADG deve senza ombra di dubbio essere attribuito il diritto di approvare il bilancio e la Relazione Annuale dell’Organo Esecutivo che è la Segreteria Nazionale. (oggi questa facoltà è attribuita ai Presidenti di Gruppo riuniti in Consiglio Nazionale).
Che questo diritto spetti esclusivamente ai Soci (attraverso i Delegati) in Assemblea ordinaria, non crediamo si possa eccepire. Sullo stesso livello, ma in Assemblea straordinaria, mettiamo  però anche ogni decisione riguardo allo Statuto e allo scioglimento dell’Unione (anche il Fondo Pensione riserva queste prerogative ai soci).

Tutto il resto demandato al CN.

                                                                          ******

Abbiamo già avuto modo di dire che in una Associazione non riconosciuta come è la nostra, quanto previsto dallo Statuto è, per i Soci,  norma.
Una regola statutaria che preveda che i soci devono portare un calzino bianco ed uno rosso, sarebbe quindi valida, ma farebbe molto ridere.
Lo schema di Statuto che proponiamo non fa ridere….

E così dovrebbe risultare anche nel suo articolato, nella successione cioè delle norme – i tanti articoli che comporranno lo Statuto – chiara, lineare e consequenziale, e che rifletta le linee guida sopra descritte.

                                                                          ******

Chiudiamo con una questione che dovrebbe essere nuovamente ripresa ed approfondita, quella relativa al:

vincolo che lega le cariche di Presidente e Vice Presidente alla residenza a Milano.

Per quanto ci sforziamo, non riusciamo a trovare una giustificazione razionale a tale vincolo, tanto più incomprensibile in quanto riferito ad entrambe le cariche di vertice dell’Unione.
Ne’ ci pare  “vitale” una supposta esigenza di tipo operativo.
Senza tirare in ballo annose diatribe sulla “supremazia” esercitata dai Gruppi più numerosi a scapito di quelli più piccoli, questo è un vincolo che, soprattutto prospetticamente, porterà solo a sacrificare i meriti e le capacità di tutti quei candidati che non potranno esibire il codice postale corretto.
E l’Unione ha bisogno di competenze e valori e non di codici postali.  

                                                                         ******

Resta da augurarci che si rifletta serenamente e seriamente su queste proposte per darci, nella prossima edizione, uno Statuto più consono alla realtà che l’Unione rappresenta.

 

 

Nessun commento:

Posta un commento