Si è detto che l’Unione non è una “federazione” di Gruppi
locali singolarmente autonomi, ma un organismo unico nazionale, suddiviso in
Gruppi territoriali ai soli fini logistici.
I singoli soci, membri dell’Unione attraverso l’iscrizione al Gruppo territoriale di competenza, esercitano le proprie prerogative di socio – il voto – non direttamente (partecipando in massa alle Assemblee dell’Unione) ma – ancora una volta per una questione logistica – attribuendola, Gruppo per Gruppo, ad un terzo, cioè un “Delegato di Gruppo”.
- Consiglio di Gruppo;
- Consiglio Nazionale;
- Presidente dell'Unione;
- Segreteria Nazionale;
- Revisore dei Conti;
- Collegio Probiviri.
E’ esattamente da qui che nasce l’equivoco che continuiamo a
sottolineare e che rende confusa l’attuale impostazione statutaria: Assemblea
dei Soci e Consiglio di Gruppo, insieme a tutto quanto segue nei successivi
articoli fino al 18 compreso, vanno – e sono – riferiti alla struttura e
funzionamento interno del Gruppo Territoriale e nulla hanno a che vedere con il
funzionamento degli Organi dell’Unione.
Assemblea dei Soci – Consiglio di
Gruppo
L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente di Gruppo, si articola per Gruppi Territoriali ed
è fondamentale espressione dell'Unione….
In più non ci convince, perché abbiamo la sensazione – ma qui potremo essere in errore perché non siamo così ferrati in diritto – che, per il principio inderogabile secondo cui il delegato non può delegare, nel caso che il Presidente del Gruppo sia a letto con l’influenza quando si tratta di andare a Milano per votare la relazione annuale, nessun altro potrà prendere il suo posto, e quindi il Gruppo si ritroverebbe nell’impossibilità di partecipare ai lavori, e al voto, dell’ADG.
E non vediamo in questo assolutamente niente di strano in quanto i due, nelle circostanze, “fanno un mestiere” diverso.
In termini pratici, dovrebbe succedere questo:
almeno una volta all’anno viene convocato un CN (cui partecipano “Presidenti”). Discutono e deliberano e la riunione si chiude con un verbale.
Chiusi i lavori del CN – “quanto dopo” è solo un problema organizzativo – si riunisce l’ADG (e qui troviamo “Delegati”). E anche qui votazione, delibere, e verbale.
Il Delegato ha a disposizione tanti voti quanti sono i soci del suo Gruppo in regola, al 31 dicembre precedente, con il pagamento della quota sociale.
Situazione diversa nel CN dove i Presidenti di Gruppo partecipano per la loro carica di Presidente. Nessuna delega; vale la “posizione gerarchica” ricoperta.
Quindi, al pari degli gli altri membri del CN con diritto al voto – Presidente, Vice Presidente, Segretari Nazionali - “una testa, un voto”.
Tutto il resto demandato al CN.
Lo schema di Statuto che proponiamo non fa ridere….
Resta da augurarci che si rifletta serenamente e seriamente su queste proposte per darci, nella prossima edizione, uno Statuto più consono alla realtà che l’Unione rappresenta.
I singoli soci, membri dell’Unione attraverso l’iscrizione al Gruppo territoriale di competenza, esercitano le proprie prerogative di socio – il voto – non direttamente (partecipando in massa alle Assemblee dell’Unione) ma – ancora una volta per una questione logistica – attribuendola, Gruppo per Gruppo, ad un terzo, cioè un “Delegato di Gruppo”.
Il delegato non deve necessariamente coincidere con il
Presidente del Gruppo, anche se è verosimile aspettarsi che lui sia il socio
sul quale convergono in maniera naturale le deleghe.
Per rendere lo Statuto oggi in vigore coerente con questa
premessa, occorre ridefinire gli Organi Sociali, ridisegnando di conseguenza le
loro attribuzioni.
Lo Statuto attuale, una volta indicata la natura, sede
sociale, e scopi dell’Unione, definiti i requisiti del Socio ed elencati i
Gruppi Territoriali (“…al fine di
relazionarsi più facilmente con i soci, l’Unione si articola nei seguenti
Gruppi Territoriali…”), introduce nel Titolo III la “ Struttura interna: Organi Sociali ” stabilendo all’art 7 che:
Organi Sociali sono:
- Assemblea dei Soci;- Consiglio di Gruppo;
- Consiglio Nazionale;
- Presidente dell'Unione;
- Segreteria Nazionale;
- Revisore dei Conti;
- Collegio Probiviri.
A livello
nazionale, non esiste una Assemblea dei Soci così come non esiste il Consiglio
di Gruppo.
Ci
ripetiamo fino alla nausea: i soci non partecipano in massa alle Assemblee
dell’Unione; non vanno tutti a Milano a votare. Eleggono, Gruppo per Gruppo, un
rappresentante, cioè un Delegato.
Se succede che delegato è lo stesso Presidente del Gruppo,
nulla cambia: costui va a Milano a votare con il cappello di “delegato” e non con quello di
“Presidente”.
E quando
tutti i Delegati si ritrovano, convocati
da chi ne ha la facoltà, per esprimessi
sull’operato dell’Organo Esecutivo - la Segreteria Nazionale
- costoro, insieme, formano la
Assemblea dei Delegati
di Gruppo (ADG per
brevità).
Questo è il primo tra gli Organi Sociali dell’Unione!
Indichiamolo con un termine che elimini una volta per tutte
ogni possibilità di equivoco relativamente all’origine del mandato di cui sono
investiti i votanti in sede di Assemblea Nazionale.
Dopo
vengono Consiglio Nazionale ed il resto.
Il
successivo art. 8 dello Statuto in essere, norma la
L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente di Gruppo, si articola per Gruppi Territoriali ed
è fondamentale espressione dell'Unione….
Come già
detto, questo articolo ed i successivi fino al 18, disciplinano esclusivamente
la vita del Gruppo Territoriale.
Ma poiché
in questo punto dello Statuto si deve trattare degli Organi dell’Unione, questi
articoli risultano collocati nel posto sbagliato.
Certo i
Gruppi rappresentano la struttura portante dell’Unione; ma non per questo sono “Organi”
dell’Ente: sono delle unità amministrative, che è comunque opportuno strutturare
secondo regole uniformi.
Ma queste
norme di funzionamento risultano meglio collocate in un “Regolamento” espunto
dallo Statuto, il cui schema tipo sarà deciso dalla Segreteria Nazionale e al
quale dovranno conformarsi le unità locali, ammettendo previsioni specifiche –
sottoposte ed autorizzate - che meglio
riflettano particolari esigenze di quel Gruppo.
Quindi:
da una parte Statuto, con gli Organi dell’Unione: ADG, CN, ecc.; dall’altra
Regolamento con gli Organi del Gruppo Territoriale: Assemblea dei Soci,
Presidente, ecc.
Detto questo, possiamo pensare a come “attribuire” la rappresentanza
ai Delegati.
La potranno attribuire volta per volta i Soci del Gruppo Territoriale
riuniti in Assemblea (questo aspetto dovrà essere disciplinato nel Regolamento
cui si diceva sopra) ma si può ipotizzare che sia lo Statuto dell’Unione ad
attribuirla automaticamente ai Presidenti: così infatti avviene oggi.
Questa seconda strada, pur legittima, non ci piace perché
semplicemente cancella con un tratto di penna il diritto del socio a decidere chi
lo deve rappresentare nell’espressione di voto.In più non ci convince, perché abbiamo la sensazione – ma qui potremo essere in errore perché non siamo così ferrati in diritto – che, per il principio inderogabile secondo cui il delegato non può delegare, nel caso che il Presidente del Gruppo sia a letto con l’influenza quando si tratta di andare a Milano per votare la relazione annuale, nessun altro potrà prendere il suo posto, e quindi il Gruppo si ritroverebbe nell’impossibilità di partecipare ai lavori, e al voto, dell’ADG.
Organo statutario immediatamente successivo all’ADG, rimane
il
Consiglio Nazionale (CN per brevità)
che potrà, nella sua composizione, essere esattamente come è
ora.
Poiché al CN partecipano i Presidenti di Gruppo, non
dimentichiamo che costoro, se hanno anche ricevuto la delega dal proprio
Gruppo, siedono in ADG con il
cappello di delegati, e siedono in CN con il cappello di Presidente di Gruppo.
Se viceversa il Gruppo territoriale ha delegato persona
diversa dal Presidente, vorrà dire che il Gruppo sarà presente con il delegato
per i lavori dell’ADG e con il Presidente per i lavori del CN.E non vediamo in questo assolutamente niente di strano in quanto i due, nelle circostanze, “fanno un mestiere” diverso.
In termini pratici, dovrebbe succedere questo:
almeno una volta all’anno viene convocato un CN (cui partecipano “Presidenti”). Discutono e deliberano e la riunione si chiude con un verbale.
Chiusi i lavori del CN – “quanto dopo” è solo un problema organizzativo – si riunisce l’ADG (e qui troviamo “Delegati”). E anche qui votazione, delibere, e verbale.
Due eventi: due soggetti diversi (due soggetti giuridici
diversi, e non necessariamente due persone), due convocazioni, due ordini del
giorno (ogni uno per le materie di propria competenza), e due verbali.
Ma anche due diverse modalità di attribuzione di voto:
nell’ADG i presenti sono delegati, e siccome stanno
esercitando un diritto dei soci, deve valere la regola del “tanti soci, tanti
voti”.Il Delegato ha a disposizione tanti voti quanti sono i soci del suo Gruppo in regola, al 31 dicembre precedente, con il pagamento della quota sociale.
Situazione diversa nel CN dove i Presidenti di Gruppo partecipano per la loro carica di Presidente. Nessuna delega; vale la “posizione gerarchica” ricoperta.
Quindi, al pari degli gli altri membri del CN con diritto al voto – Presidente, Vice Presidente, Segretari Nazionali - “una testa, un voto”.
Ultimo passaggio quello della definizione delle attribuzioni
rispettivamente all’ADG e al CN.
All’ADG deve senza ombra di dubbio essere attribuito il
diritto di approvare il bilancio e la Relazione Annuale
dell’Organo Esecutivo che è la Segreteria Nazionale. (oggi questa facoltà è
attribuita ai Presidenti di Gruppo riuniti in Consiglio Nazionale).
Che questo diritto spetti esclusivamente ai Soci (attraverso
i Delegati) in Assemblea ordinaria, non crediamo si possa eccepire. Sullo
stesso livello, ma in Assemblea straordinaria, mettiamo però anche ogni decisione riguardo allo
Statuto e allo scioglimento dell’Unione (anche il Fondo Pensione riserva queste
prerogative ai soci).Tutto il resto demandato al CN.
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Abbiamo già avuto modo di dire che in una Associazione non
riconosciuta come è la nostra, quanto previsto dallo Statuto è, per i
Soci, norma.
Una regola statutaria che preveda che i soci devono portare
un calzino bianco ed uno rosso, sarebbe quindi valida, ma farebbe molto ridere.Lo schema di Statuto che proponiamo non fa ridere….
E così dovrebbe risultare anche nel suo articolato, nella
successione cioè delle norme – i tanti articoli che comporranno lo Statuto –
chiara, lineare e consequenziale, e che rifletta le linee guida sopra
descritte.
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Chiudiamo con una questione che dovrebbe essere nuovamente
ripresa ed approfondita, quella relativa al:
vincolo che lega le
cariche di Presidente e Vice Presidente alla residenza a Milano.
Per quanto ci sforziamo, non riusciamo a trovare una
giustificazione razionale a tale vincolo, tanto più incomprensibile in quanto
riferito ad entrambe le cariche di vertice dell’Unione.
Ne’ ci pare “vitale” una
supposta esigenza di tipo operativo.
Senza tirare in ballo annose diatribe sulla “supremazia”
esercitata dai Gruppi più numerosi a scapito di quelli più piccoli, questo è un
vincolo che, soprattutto prospetticamente, porterà solo a sacrificare i meriti
e le capacità di tutti quei candidati che non potranno esibire il codice
postale corretto.
E l’Unione ha bisogno di competenze e valori e non di codici
postali.
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Resta da augurarci che si rifletta serenamente e seriamente su queste proposte per darci, nella prossima edizione, uno Statuto più consono alla realtà che l’Unione rappresenta.
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