Dal verbale della Segreteria Nazionale dell’Unione
Pensionati del 4 dicembre scorso, apprendiamo che
“..(si) ritiene necessaria una rivisitazione dello Statuto per renderlo più in linea ai tempi”…, e che di conseguenza “…la Segreteria Nazionale delibera di nominare una
Commissione…alla quale affidare l’analisi e l’approfondimento delle proposte
avanzate.”
“..(si) ritiene necessaria una rivisitazione dello Statuto per renderlo più in linea ai tempi”…, e che di conseguenza “…
Sulla questione Statuto, la Commissione Studi
e la stessa Segreteria avevano lo scorso anno speso ore di discussione,
arrivando infine a proporre al Consiglio Nazionale dell’aprile scorso un testo che
veniva approvato, ma “con riserva”, in quanto tale testo sollevava, secondo uno
dei votanti, “perplessità circa la struttura organizzativa rappresentata dalle
nuove norme” (visualizza)
Comunque il nuovo Statuto è entrato in vigore il primo
gennaio.
In vista dei lavori della neo costituita commissione, vogliamo
anche noi tornare a ragionare sulla “struttura organizzativa” che aveva
originato queste perplessità.
Lo avevamo fatto senza successo già in sede di Commissione
Studi, e oggi ci riproviamo.
Dobbiamo partire dal modello organizzativo che una
“associazione” (useremo temporaneamente questo termine solo per semplicità
espositiva) come la nostra, potrebbe assumere.
Schema 1 : si formano gruppi locali autonomi
che poi si aggregano in una “federazione” nazionale.
Ogni gruppo ha uno statuto proprio (indifferente se gli
statuti risultano tutti uguali); gli iscritti sono soci di quello specifico
gruppo e deliberano sulle materie attinenti il proprio gruppo, p.e. approvano bilancio
e relazione annuale del gruppo.
I soci esprimono gli Organi Sociali di quel gruppo, e tra essi
naturalmente il rappresentante legale,
cioè il Presidente del gruppo.
Quando più gruppi si aggregano per perseguire obiettivi
comuni, danno vita ad una “federazione” i cui soci sono i gruppi (non i
singoli), rappresentati nella “federazione” dai rispettivi Presidenti.
Sono i gruppi – attraverso i Presidenti – a deliberare in
assemblea sulle materie attinenti la “federazione”, p.e. l’approvazione del
bilancio annuale della “federazione”.
E, con la dizione “assemblea dei soci” si farà riferimento
ai gruppi, rappresentati in assemblea dai Presidenti.
In questo schema si vede chiaramente che il singolo
individuo “conta” a livello locale, ma non “esiste” a livello federale.
Schema 2 : i soggetti, le persone, che hanno interessi comuni,
si aggregano in una unica “associazione” magari di dimensione nazionale.
L’associazione ha un unico statuto ed esprime un unico
Presidente.
Tutti gli iscritti sono soci e tutti ugualmente concorrono
all’adozione delle delibere dell’associazione: tutti gli iscritti votano per
l’approvazione del bilancio dell’associazione.
Tutti – in teoria - vanno di persona p.e. a Milano per
votare!
L’assemblea dei soci è così davvero l’assemblea di tutte le persone
fisiche aventi diritto al voto.
Nella realtà, e di fronte alla dimensione nazionale, non
succede così; occorre che l’associazione adotti un modello organizzativo
idoneo: ecco allora l’articolazione, per puri fini operativi, in gruppi
territoriali, che normalmente si dotano di un “regolamento” che ne disciplina
l’operatività interna.
Le singole persone si appoggiano, cioè si iscrivono, al
gruppo territoriale di competenza, ma sono socie dell’associazione nazionale.
Come soci, tutti avrebbero diritto ad andare a Milano a
votare, ma, per semplificare ulteriormente, si prevede che i soci iscritti ad
ogni singolo gruppo deleghino una persona a rappresentarli nelle assemblee
nazionali.
A Milano per l’approvazione del bilancio vanno allora solo i
delegati dei gruppi, e se la delega è
affidata al Presidente del gruppo, costui va a Milano con in testa il
cappello di delegato e non quello di Presidente di gruppo.
Quindi l’assemblea dei soci, è in realtà l’assemblea dei
delegati; se il termine non piace possiamo inventarne un altro, ma la sostanza
non cambia.
La nostra Unione è articolata secondo questo schema.
Il modello
organizzativo dei suoi Organi, dovrebbe
quindi essere articolato di conseguenza.
Su questo modello andrebbe
allora ricalibrato lo Statuto, che, a nostro parere, induce oggi a confondere prerogative ed attribuzioni
dell’unità territoriale (il gruppo) con quelle dell’Ente (l’Unione), malinteso
forse anche indotto da una poco lineare articolazione in Statuto dei diversi argomenti.
La conseguenza più importante si palesa nel fatto che non è
più riconoscibile né la fondamentale distinzione, né il diverso livello
gerarchico, che esiste tra Presidenti di
gruppo e “delegati” di gruppo.
Intendiamoci, da un punto di vista strettamente giuridico,
non c’è niente che non va!
L’Unione è una “associazione non riconosciuta” il cui
“ordinamento interno ed amministrazione…sono regolati dagli accordi degli
associati” (art. 36 CC): tutto quello che prevede lo statuto – alla sola ovvia
condizione che tali previsioni non siano in contrasto con norme imperative –
impegna i soci.
Sotto questo profilo quindi, niente da eccepire sulle regole
in vigore.
Però l’architettura generale dello Statuto potrebbe essere
migliorata a vantaggio della chiarezza e della miglior definizione delle
prerogative e attribuzioni dei diversi organi sociali.
Lo Statuto in fondo, è il biglietto da visita dell’Ente: se
è chiaro e semplice, lineare e coerente, in una parola: “pulito”, tanto meglio!
Nel prossimo blog alcune proposte che, secondo noi,
correggerebbero le anomalie più evidenti.
Nessun commento:
Posta un commento